Gruppo Giovani Imprenditori Bergamo
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REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito dell'Unione degli Industriali della provincia di Bergamo e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 21 dello Statuto dell'Unione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione degli Industriali della provincia di Bergamo, persegue i seguenti scopi:

-          sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;

-          approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale  dei Giovani Imprenditori;

-          accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;

-          stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione  alla vita dell'Unione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

-    promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile.

Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori, in armonia con gli indirizzi dell'Unione Industriali di Bergamo, allorché si tratti di iniziative che possano avere uno sbocco all'esterno promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

-          organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;

-          sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione  Industriali e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;

-          istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;

-          propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;

-          stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

-        sostiene la ricerca, lo studio e la promozione di iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali ed organizzative di valenza nazionale ed internazionale, atte a rafforzare le ragioni dell'impresa e la visibilità della rappresentanza industriale;

-        sostiene ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi descritti nel presente Regolamento.

Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori  di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro,  il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art.5 - Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del  Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Unione, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del  Gruppo:

-          i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;

-          dirigenti che occupano un comprovato ruolo di  gestione in aziende iscritte all'Unione Industriali ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.

Art.6 - Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Unione.

Art. 7 - Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

-          al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la  conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali;  in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;

-          per dimissioni;

-          per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;

-          per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste);

-          per espulsione deliberata dai probiviri dell'Unione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 8 - Elencazione


Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

-          L'Assemblea

-          Il Consiglio Direttivo

-          Il Presidente

-      I Vicepresidenti

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.9 - Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta   - anche via fax e posta elettronica -  contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 40 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra,  entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti ed in seconda convocazione da tenersi decorsi 30 minuti, qualunque sia il numero dei presenti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 10 -  Attribuzioni

Spetta all'Assemblea :

a)       Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;

b)       Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.

c)       Integrare in caso di necessità i membri del  Consiglio Direttivo.

d)       Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.

e)       Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli  organi  direttivi dell'Unione Industriali.

f)         Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 11 -  Modalità di votazione

 Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti,  ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

l Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere d) e e) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro  a un massimo di sedici  membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti. 

I Consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili adottando un ragionevole criterio di rotazione.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 13 - Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto - anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada,  si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

Art. 14 - Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la  lista dei candidati  insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 15 -  Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto  - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della meta più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Art. 16 - Attribuzioni

Spetta al  Consiglio Direttivo:

a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo  

b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.

c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad  un massimo di quattro,  su proposta del Presidente del Gruppo.

d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.

e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;                                                                                           

 f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.

g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5 .

h)   Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.

i)      Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

l)   Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 19.

m)     Invitare al Gruppo Giovani altri membri che non soddisfino i requisiti previsti.

Art. 17 - Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal  caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea  per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 18 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale  e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi  che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno 40 giorni prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è  presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere  le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accerta i requisiti dei   candidati;

     -  verificare il diritto di voto degli iscritti;

- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;

- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriali.

I membri della Commissione non sono eleggibili alla carica di Presidente e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 19 -  Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno un anno di  anzianità di iscrizione al Gruppo  alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età  alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri  la propria candidatura, corredata da relativo  Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza  assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede ad una seconda votazione e l'elezione avviene con il criterio della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile solo per altri due anni, anche consecutivi.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità  secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

-          rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del  Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;

-          rappresenta il Gruppo negli gli organi direttivi dell'Unione Industriali.

-          rappresenta,  altresì,  a tutti gli effetti il Gruppo  presso tutti gli organismi esterni all'Unione  Industriali;

-          propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati e  dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;

-          convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

-          coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;

-          predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;

-          nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza  i Vice Presidenti;

-          ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo, qualora non risultassero eletti, gli appartenenti al Gruppo che siano membri degli organismi ufficiali regionali o nazionali dei Giovani Imprenditori;

-          ha facoltà di invitare, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente uscente, nonché chiunque egli ritenga utile che partecipi alla riunione indetta;

 

-          verifica che le Commissioni e i gruppi di lavoro, eventualmente costituiti all'interno del Gruppo, vengano periodicamente riuniti e perseguano gli obiettivi a loro assegnati;

 

-          esprime le opinioni dei Giovani Imprenditori su temi politici, economici e sociali sia direttamente, in occasioni pubbliche, che attraverso gli organi di comunicazione.

 

Art. 21  - Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente, con deleghe definite.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e il più anziano lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

Provvedono in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 22 -  Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il  Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi  previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

 Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 23 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del  Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 24 -  Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera e, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Unione Industriali.

 Art. 26 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

Art. 27 - Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Unione degli Industriali di Bergamo.

 

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

 
 
 
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