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TITOLO
PRIMO
COSTITUZIONE,
SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI
VALORI
Art.1-
Costituzione
Nell'ambito
dell'Unione degli Industriali della provincia di Bergamo
e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo
Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 21
dello Statuto dell'Unione. Esso aderisce agli organismi
regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di
Confindustria.
Art.
2- Scopi
Il
Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità
indicate nello Statuto dell'Unione degli Industriali
della provincia di Bergamo, persegue i seguenti
scopi:
-
sviluppare
la consapevolezza della funzione economica ed
etico-sociale dell'impresa e
dell'imprenditore;
-
approfondire
la conoscenza delle problematiche economiche, politiche,
sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita
professionale
dei Giovani Imprenditori;
-
accrescere
la diffusione dei valori della libera iniziativa e della
cultura d'impresa;
-
stimolare
lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita
dell'Unione e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale
dei Giovani Imprenditori.
-
promuovere
la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella
società civile.
Art.
3 - Attività
Il
Gruppo Giovani Imprenditori, in armonia con gli
indirizzi dell'Unione Industriali di Bergamo, allorché
si tratti di iniziative che possano avere uno sbocco
all'esterno promuove tutte le attività utili al
conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente
ed in particolare:
-
organizza
convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa
di informazione e di formazione professionale e
culturale dell'associato;
-
sviluppa
la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle
attività dell'Unione Industriali e ne
favorisce l'inserimento nei vari organi
statutari;
-
istituisce
ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di
singole problematiche;
-
propaganda
i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della
scuola e dell'Università;
-
stimola
la partecipazione dei componenti alle attività dei
Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione
Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno
stretto collegamento con gli altri organismi regionali,
nazionali ed internazionali.
-
sostiene
la ricerca, lo studio e la promozione di iniziative su
tematiche economiche, politiche, sociali ed
organizzative di valenza nazionale ed internazionale,
atte a rafforzare le ragioni dell'impresa e la
visibilità della rappresentanza
industriale;
-
sostiene
ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi
descritti nel presente Regolamento.
Art.
4 - Codice Etico e Carta dei Valori
Nel
perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle
attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente
Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed
aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad
ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel
Codice Etico e nella Carta dei Valori di
Confindustria, adottati dalla componente
organizzativa.
In
tale quadro,
il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente
la sua collocazione all'interno della propria componente
organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del
logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione
degli Industriali della Provincia di
Bergamo.
TITOLO
SECONDO
COMPONENTI
DEL GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI
Art.5
- Requisiti per l'appartenenza
L'appartenenza
al Gruppo ha carattere personale.
Possono
far parte del
Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano
iscritte all'Unione, che abbiano un'età compresa tra i
18 e i 40 anni.
Con
gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:
-
i
figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano
partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
-
dirigenti
che occupano un comprovato ruolo di gestione in
aziende iscritte all'Unione Industriali ed il cui
titolare o legale rappresentante abbia espresso per
iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio
benestare e le funzioni svolte dall'interessato.
Art.6
- Modalità di ammissione
Sulla
domanda di ammissione, redatta su apposito modulo,
delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima
riunione successiva alla data di presentazione della
domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza
di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di
rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri
dell'Unione.
Art.
7 - Cessazione dell'appartenenza
L'appartenenza
al Gruppo Giovani cessa:
-
al
compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva
la
conclusione del mandato di eventuali cariche
elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che
negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non
potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del
Gruppo;
-
per
dimissioni;
-
per
sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo
5;
-
per
inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove
previste);
-
per
espulsione deliberata dai probiviri dell'Unione su
proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da
comportamenti in contrasto con il presente regolamento,
con il Codice Etico e la Carta dei Valori di
Confindustria o da cause d'indegnità connesse al
compimento di reati di particolare
gravità.
TITOLO
TERZO
ORGANI
Art.
8 - Elencazione
Sono
organi del Gruppo Giovani
Imprenditori:
-
L'Assemblea
-
Il
Consiglio Direttivo
-
Il
Presidente
-
I Vicepresidenti
Sezione
I - ASSEMBLEA
Art.9
- Convocazione e validità
L'Assemblea
è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si
riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in
via straordinaria su richiesta del Presidente, a
maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno
un quarto dei soci che ne facciano richiesta al
Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine
del giorno.
L'Assemblea
ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di
almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta - anche
via fax e posta elettronica - contenente la
data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella
riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la
convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di
almeno 40 giorni con le modalità sopra riportate e con
le indicazioni per la presentazione delle
candidature.
L'Assemblea
straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con
le modalità di cui sopra, entro trenta
giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma
del presente articolo.
L'Assemblea
è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno un quarto degli iscritti ed in
seconda convocazione da tenersi decorsi 30 minuti,
qualunque sia il numero dei
presenti.
Ai
fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di
chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.
Resta
comunque salva la facoltà per ciascun partecipante
all'Assemblea di richiedere la verifica della
sussistenza del numero legale.
Art.
10 -
Attribuzioni
Spetta
all'Assemblea :
a)
Indicare
le direttive di massima da seguire nello svolgimento
delle attività del gruppo;
b)
Eleggere
il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.
c)
Integrare
in caso di necessità i membri del Consiglio
Direttivo.
d)
Approvare
il Regolamento e le sue eventuali
modifiche.
e)
Decidere
l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa
comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi
dell'Unione Industriali.
f)
Deliberare
su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato
dal primo comma dell'articolo 10.
Art.
11 -
Modalità di votazione
Ogni
socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un
voto che non può essere delegato.
I
soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno
diritto di voto.
l
Presidente determina di volta in volta le modalità di
votazione tranne nei casi di delibere concernenti
persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio
segreto.
L'Assemblea
delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi
diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere d)
e e) del precedente articolo nei quali è richiesta la
maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a
maggioranza non si tiene conto degli
astenuti.
Sezione
II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.12
- Composizione
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo
e da un minimo di quattro a un massimo di
sedici
membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice
Presidenti.
I
Consiglieri durano in carica un biennio e sono
rieleggibili adottando un ragionevole criterio di
rotazione.
Possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in
qualità di ospiti senza diritto di voto, persone
invitate dal Presidente.
Art.
13 - Modalità di candidatura
Le
candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto
- anche via fax e posta elettronica accettata - almeno
20 giorni prima della Assemblea alla Commissione
Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle
verifiche di cui al successivo art.
19.
Sono
eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno
sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea.
Nel
caso in cui nel termine prescritto le candidature non
raggiungessero il numero previsto il Presidente
solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta
stante la lista con nuove
candidature.
Ove
ciò non accada,
si procederà in ogni caso alla votazione delle
candidature pervenute, sempre che corrispondano al
numero minimo previsto dal precedente
articolo.
Art.
14 - Norme per l'elezione del
Consiglio
La
Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti
all'Assemblea la
lista dei candidati insieme alla
scheda di votazione.
Ogni
votante può esprimere un numero di preferenze non
superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede
recanti un numero superiore di preferenze o nominativi
non compresi nella lista vengono
annullate.
I
candidati che, in relazione ai posti disponibili,
ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati
eletti.
In
caso di parità di voti prevarrà il candidato con
maggiore anzianità di iscrizione al
Gruppo.
Art.
15 -
Convocazione e validità delle riunioni
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola
una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno,
mediante avviso scritto - anche via fax
e posta elettronica accettata - recante la
data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi
almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di
particolare e motivata urgenza nei quali tale termine
potrà essere ridotto fino a ventiquattro
ore.
Il
Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su
iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne
facciano richiesta scritta al Presidente contenente
l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è
tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.
Il
Consiglio Direttivo è validamente riunito con la
presenza della meta più uno dei suoi membri e delibera a
maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il
voto non è delegabile.
Art.
16 - Attribuzioni
Spetta
al
Consiglio Direttivo:
a)
Attuare le direttive generali e le linee programmatiche
del Gruppo
b)
Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti
alla realizzazione degli scopi del
Gruppo.
c)
Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di
uno ad un
massimo di quattro, su proposta del
Presidente del Gruppo.
d)
Designare e revocare, su proposta del Presidente, i
rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti
dell'Unione, negli organi regionali e nazionali
dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in
organismi esterni.
e)
Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di
particolari tematiche di interesse generale scegliendo i
componenti anche al di fuori del Consiglio
Direttivo;
f) Nominare su
proposta del Presidente fra i membri del Consiglio
Direttivo dei Consiglieri Incaricati per
l'approfondimento di temi o la realizzazione di
iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti
dal Consiglio stesso.
g)
Deliberare in merito alle domande di ammissione al
Gruppo e alla cessazione della qualità di socio
derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di
cui all'art.5 .
h) Deliberare
in merito alle dimissioni di Consiglieri o di
Rappresentanti del Gruppo.
i)
Deferire
un socio al Collegio dei Probiviri
dell'Associazione.
l) Nominare
la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui
all'art. 19.
m)
Invitare
al Gruppo Giovani altri membri che non soddisfino i
requisiti previsti.
Art.
17 - Dimissioni e decadenza
Le
eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti
del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente
articolo devono essere presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo.
I
membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a
quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle
riunioni indette in un anno decadono automaticamente
dalla carica e vengono sostituiti.
In
tal caso e
nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio
Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti.
In caso di parità prevarrà il candidato più anziano. In
caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove
votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea
successiva.
In
caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei
Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare
l'Assemblea
per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la
durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro
i 30 giorni successivi.
Art.
18 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri
La
Commissione elettorale e Verifica
Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano
maturato una significativa esperienza associativa.
La
Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno 40
giorni prima della convocazione dell'Assemblea. La
Commissione è
presieduta dal più anziano d'età tra i suoi
componenti ed ha i seguenti compiti
:
-
ricevere le
candidature per la carica di Presidente e del Consiglio
Direttivo ed accerta i requisiti dei
candidati;
-
verificare il diritto di voto degli
iscritti;
-
sovrintendere allo svolgimento delle
elezioni;
-
provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i
risultati.
Per
qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti
i Probiviri dell'Unione Industriali.
I
membri della Commissione non sono eleggibili alla carica
di Presidente e restano in carica per ogni eventuale
necessità fino alla nomina della nuova
Commissione.
SEZIONE
III - PRESIDENZA
Art.
19 -
Modalità di elezione e durata in carica del
Presidente
Può
candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al
Gruppo avente almeno un anno di anzianità di
iscrizione al Gruppo alla data
dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di
età alla
data della votazione, comunque alla data di inizio del
suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita
associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti
previsti dal presente Regolamento.
Almeno
trenta giorni prima della data dell'Assemblea i
candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e
Verifica Poteri
la propria candidatura, corredata da
relativo
Programma.
Entro
venti giorni prima della data dell'Assemblea, la
Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e
posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle
candidature pervenute, unitamente ai rispettivi
programmi.
Il
Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a
scrutinio segreto.
Il
Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei
presenti aventi diritto al voto. Se alla prima votazione
non si raggiunge il quoziente richiesto si procede ad
una seconda votazione e l'elezione avviene con il
criterio della maggioranza semplice dei presenti aventi
diritto al voto. In caso di parità tra candidati si
ripete la votazione.
Il
Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile
solo per altri due anni, anche
consecutivi.
La
durata della carica è fissa e di norma non può essere
posticipata.
Tale
eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto
favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
In
caso di dimissioni o impedimento definitivo, il
Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con
maggiore anzianità
secondo l'età fino alla successiva Assemblea.
Art.
20 - Presidente
Il
Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori:
-
rappresenta
il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio
Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato
Regionale di appartenenza;
-
rappresenta
il Gruppo negli gli organi direttivi dell'Unione
Industriali.
-
rappresenta, altresì, a tutti gli
effetti il Gruppo
presso tutti gli organismi esterni
all'Unione
Industriali;
-
propone
al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti,
degli eventuali Consiglieri Incaricati e dei
rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti
dell'Associazione;
-
convoca
e presiede l'Assemblea ed il Consiglio
Direttivo;
-
coordina
il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica
l'attuazione delle sue
deliberazioni;
-
predispone
la relazione sull'attività del Gruppo da presentare
all'Assemblea annuale;
-
nello
svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua
rappresentanza
i Vice Presidenti;
-
ha
facoltà di invitare al Consiglio Direttivo, qualora non
risultassero eletti, gli appartenenti al Gruppo che
siano membri degli organismi ufficiali regionali o
nazionali dei Giovani
Imprenditori;
-
ha
facoltà di invitare, di volta in volta, alle riunioni
del Consiglio Direttivo il Presidente uscente, nonché
chiunque egli ritenga utile che partecipi alla riunione
indetta;
-
verifica
che le Commissioni e i gruppi di lavoro, eventualmente
costituiti all'interno del Gruppo, vengano
periodicamente riuniti e perseguano gli obiettivi a loro
assegnati;
-
esprime
le opinioni dei Giovani Imprenditori su temi politici,
economici e sociali sia direttamente, in occasioni
pubbliche, che attraverso gli organi di
comunicazione.
Art.
21 - Vice
Presidenti
I
Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo,
nel proprio ambito, su proposta del Presidente, con
deleghe definite.
Essi
coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi
del Gruppo e il più anziano lo sostituisce ad ogni
effetto in caso di assenza o impedimento
temporaneo.
I
Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono
rieleggibili; decadono al termine del mandato del
Presidente che li ha proposti.
Provvedono in
caso di impedimento definitivo o di dimissioni del
Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina del
nuovo Presidente.
SEZIONE
IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE
CARICHE
Art.
22 -
Disposizioni generali e
incompatibilità
Nessun
compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività
connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.
Il
Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare
l'assegnazione di rimborsi spesa.
La
carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile
con quella di Presidente del Comitato Regionale. Si
intendono rivestite per l'intera durata del mandato le
cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore
alla metà del mandato stesso.
Per
tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le
norme e gli obblighi previsti dalla
delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che
disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche
associative e incarichi politici e amministrativi, ed
eventuali successive modifiche.
Al
fine di consentire al maggior numero possibile di soci
di partecipare attivamente alla vita associativa va
evitato in linea di principio il cumulo di più cariche
associative.
Gli
iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito
dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi
livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato
il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale
attività.
TITOLO
QUARTO
GESTIONE
Art.
23 - Segreteria
Alla
Segreteria del Gruppo provvede l'Unione con proprio
personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il
Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e
del
Consiglio Direttivo ed è incaricato della
redazione e della tenuta dei relativi verbali che
sottoscrive con il Presidente e che devono essere
approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo
successivo.
Il
Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti
del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata
e svolge la funzione di collegamento con la base
associativa.
TITOLO
QUINTO
DISPOSIZIONI
DIVERSE E TRANSITORIE
Art.
24 -
Scioglimento del Gruppo
L'eventuale
scioglimento del Gruppo deve essere approvato
dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo
11, lettera e, e dall'ultimo comma dell'art. 12.
Art.
25 - Modifiche del Regolamento
Eventuali
modifiche al presente Regolamento devono essere
deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata
prevista dal terzo comma dell'articolo 12, previo parere
favorevole dei competenti organi confederali, ed essere
successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta
dell'Unione Industriali.
Art. 26 - Rinvio
allo Statuto dell'Associazione e
controversie
Per
quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa
riferimento alle norme contenute nello Statuto
dell'Unione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei
Giovani Imprenditori.
Sulle
eventuali controversie nell'interpretazione e
nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno
inappellabilmente i Probiviri
dell'Associazione.
Art.
27 - Disposizione transitoria
Il
presente Regolamento entra in vigore alla data della sua
approvazione da parte dell'organo direttivo competente
dell'Unione degli Industriali di Bergamo.
Le
cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino
alla loro naturale scadenza.
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